Carta Informazione e Sondaggi

Protocollo d’intesa CNOG-ASSIRM del 7 aprile 1995

Il diritto-dovere a una veritiera e libera informazione è principio universale nel quale si riconoscono e al rispetto del quale si impegnano le categorie firmatarie del presente accordo.

Il diritto del cittadino a una corretta informazione si estende a pieno titolo alla divulgazione di dati e informazioni derivanti da sondaggi di opinione, rilevazione di atteggiamenti politici, ricerche di mercato e in generale a tutte le informazioni ottenute con la tecnica del campione statistico.
Nei confronti del pubblico (lettore-ascoltatore), la responsabilità della correttezza delle informazioni relative a sondaggi è – ciascuno per la sua parte – del soggetto che esegue il sondaggio e del soggetto che lo divulga o diffonde in qualsiasi forma. Dovere imprescindibile di entrambe le parti è di fornire in ogni caso all’utente/ascoltatore tutte le informazioni necessarie e indispensabili per valutare l’attendibilità dei dati, la loro completezza, la loro rilevanza e significatività rispetto ai temi trattati e alle conclusioni tratte. Dovranno altresì essere forniti tutti i riferimenti necessari a spiegare in modo corretto le eventuali discordanze tra risultati di sondaggi apparentemente simili.
A questo proposito, i firmatari del protocollo si impegnano a far sì che la pubblicazione dei dati di sondaggi venga sempre accompagnata dalle seguenti informazioni, peraltro sostanzialmente recepite dal Decreto legge sulla “par condicio”:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) criteri seguiti per l’individuazione del campione;
c) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
d) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
e) domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

È evidente che tali informazioni rappresentano il puro minimo indispensabile e che la loro omissione pone gravi problemi per l’etica professionale e per la stessa libertà di informazione democratica: presentare come “sondaggio” una serie di informazioni che non corrispondono alle regole per poter essere definite tali costituisce un concreto attentato alla buona fede del fruitore, in quanto esso fruitore può essere influenzato dall’autorevolezza connessa con il termine “sondaggi” ed attribuire alle informazioni diffuse una credibilità totalmente diversa che se tali informazioni fossero presentate come libere opinioni di questo o quel gruppo di cittadini o soggetti politici. Esistono altresì problematiche e argomenti complessi o delicati che per loro natura non possono essere adeguatamente “sondati” con qualsiasi tecnica, ma solo con il ricorso a tecniche complesse, sia in termini di tempi che di investimenti, che di competenze specifiche da parte del ricercatore. In questi casi, assai numerosi nella realtà, sarà necessario che il ricercatore esprima un giudizio obiettivo sulla adeguatezza della tecnica da impiegare e si astenga dal procedere a sondaggi che non diano sufficienti garanzie dal punto di vista metodologico.
In forza dei principi enunciati, e in coerenza con le norme e i codici di comportamento vigenti, si conviene che gli organismi firmatari del presente protocollo si impegneranno a rispettare e far rispettare i principi sopra esposti.
Per dare concreta efficacia a questo accordo si stabilisce di costituire un Comitato Permanente, formato da non più di 5 componenti in rappresentanza di tutti gli organismi firmatari.
Il Comitato si riunirà in via ordinaria tre volte l’anno, e comunque in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto dall’insorgere di questioni, comuni o reciproche, che ricadano nei temi oggetto del presente accordo anche su richiesta di una singola organizzazione firmataria.
Il Comitato potrà ricevere segnalazioni o richieste da iscritti alle singole organizzazioni o da essi trasmessi sulla base di esposti di cittadini. Il Comitato, accertato che il caso rientri nelle materie oggetto del presente accordo, potrà decidere di sottoporlo agli organi di vigilanza e autodisciplina della singole categorie.
Il Comitato avrà soltanto potere di iniziative nei confronti degli organi giudicanti delle singole organizzazioni, ai quali soltanto rimarrà affidato – secondo le norme e i regolamenti in vigore – il compito di pronunciarsi nel merito dei singoli casi.

ASSIRM
(Associazione tra Istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di opinione, Ricerca Sociale).

Milano, 7 Aprile 1995